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Ufficio legale Tuoagente.com

Una nuova sentenza della Cassazione torna a pronunciarsi sulla ripartizione dell’onere della prova, nelle cause che vedono un contenzioso tra agente e preponente. Non è solamente un onere a carico dell’agente quello di produrre delle prove per diversi tipi di contenzioso, ma deve essere ripartito tra entrambe le parti.

Il principio di disponibilità dei mezzi di prova

Si tratta della sentenza 486 del 14/1/2016 agenti commercio, in cui la Cassazione ha ribadito che la ripartizione dell’onere della prova tra agente e preponente, deve tener conto del principio della cosiddetta riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova.

Questo principio giuridico è riconducibile all’articolo 24 della Costituzione Italiana  ed al divieto di interpretare la legge, in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio dell’azione in giudizio.

Pertanto, in base al principio giuridico enunciato, all’interno di una causa promossa da un agente, in tal caso per il riconoscimento dell’indennità di fine rapporto, potrebbero essere ritenute valide alcune richieste riguardo alle prove.

Dovrebbe essere ritenuta fondata la richiesta dell’agente di ottenere tutte le informazioni di carattere contabile, che sono in possesso della sola preponente, necessarie e indispensabili per assolvere l’onere probatorio a carico dell’agente, che sia relativo all’aumento del numero dei clienti e del volume di affari procurati nel corso del rapporto.

All’interno di un contenzioso di tale natura, infatti, spesso l’onere della prova a carico dell’agente risulta troppo gravoso, in particolare nel caso in cui siano presenti dei dati o delle informazioni che solo la società preponente possiede.

La disponibilità delle prove, ripartite tra agenti e preponente

All’art. 115 Codice di Procedura Civile, è ben illustrato il metodo secondo cui, il giudice dovra “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.

Il principio di disponibilità di tali prove, prevede che siano le parti a proporre al giudice degli elementi di prova, che serviranno come basi per il suo convincimento. Esistono anche delle eccezioni in cui il giudice disponga ex-officio dei mezzi di prova ma, altrimenti, vale questa procedura.
Chi desidera, quindi, far valere un fatto in giudizio, deve provarne i fatti che ne sono a fondamento: ovvero, attuare il principio dell’onere della prova. Come suddetto, nel caso ci fossero informazioni fondamentali che solo una delle parti è in grado di produrre, la Cassazione ha stabilito la ripartizione dell’onere della prova tra entrambe le parti in causa, agente e preponente.

Un monito a non escludere nessun elemento di prova, solo perché non se ne è in diretto possesso come agenti di rappresentanza…