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Ufficio legale Tuoagente.com

La cessazione del rapporto di agenzia comporta un trattamento economico, leggi le indicazioni di legge per capire a quanto ammonta.

Un rapporto di collaborazione nel settore commercio parte dalla ricerca agenti e può concludersi con una cessazione del contratto di tale rapporto lavorativo. Come quantificare, in quel preciso momento, l’indennità spettante?

La normativa a riguardo non è di chiara interpretazione e crea un problema intorno a tale somma, dato che la disciplina dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia risente, in maniera significativa, dei problemi di sovrapposizione tra codice civile e Accordi Economici Collettivi (A.E.C.).

In seguito dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 86/653, infatti, il testo dell’art. 1751 del Codice Civile è stato completamente modificato, venendo meno la correlazione in precedenza esistente, tra Codice Civile e accordi economici collettivi, ai quali l’art. 1751 c.c. in passato effettuava un espresso rinvio.

Il nuovo testo dell’art. 1751 c.c., quindi, non contiene più alcun rinvio agli accordi economici collettivi che, però, continuano a prevedere a tal proposito una disciplina specifica, determinando così non pochi problemi di coordinamento per gli agenti di commercio, rappresentanti legali e giudici.

Dopo una lunga evoluzione giurisprudenziale sul tema in esame, per chiarificare e fornire un orientamento, è intervenuta la Corte di Giustizia che, con una sentenza del marzo 2006, ha stabilito la sostanziale non conformità degli accordi economici collettivi (in particolare quelli del 1992) con il testo della direttiva 86/653.

Conseguenza diretta della suddetta sentenza della Corte di Giustizia avrebbe dovuto essere la dichiarazione di inefficacia delle disposizioni contenute negli accordi economici collettivi, che riguardano la quantificazione dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

In Italia, tuttavia, sono seguite due sentenze della Corte di Cassazione dell’ottobre 2006, confermate poi da numerose pronunce successive, secondo cui i criteri di calcolo indicati negli accordi economici collettivi costituirebbero una sorta di minimo garantito per l’agente.

Trattamento minimo di indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia

In altri termini, mentre sino al marzo 2006 i criteri degli accordi economici collettivi erano ritenuti maggioritari come un valido e generale metodo di calcolo dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia, l’attuale posizione della giurisprudenza della Cassazione considera gli accordi economici collettivi come un mero trattamento minimo.
Salva la facoltà dell’agente di richiedere, laddove più favorevole, il diverso trattamento previsto dall’art. 1751 c.c.

Da un punto di vista operativo ne consegue che attualmente, nel momento in cui cessa un contratto di agenzia, è possibile quantificare l’indennità di cessazione del rapporto dovuta all’agente all’interno di una “forbice” compresa tra un limite minimo, calcolato secondo gli accordi economici collettivi, e un limite massimo calcolato in applicazione dell’unica indicazione fornita dall’art. 1751 c.c.

Tale importo massimo corrisponde ad un’annualità di retribuzioni, calcolate sulla media delle somme percepite dall’agente negli ultimi cinque anni di durata del contratto, oppure calcolate sulla media delle somme percepite dall’agente nel corso dell’intero rapporto, se esso è stato di durata inferiore ai cinque anni.

Peraltro spesso tale “forbice” si presenta molto ampia, in quanto nella prassi la differenza tra il limite minimo e il limite massimo dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia consiste in un importo rilevante.

Questa situazione di incertezza legislativa può determinare, in sede stragiudiziale, delle ovvie difficoltà per le parti nell’individuare delle soluzioni transattive ragionevoli e, in sede giudiziale, può comportare quantificazioni diverse da parte dei giudici in casi simili.

Calcola la tua indennità di fine rapporto come agente di commercio

È bene, quindi, conoscere nello specifico la normativa indicata e le indicazioni di limite minimo e massimo del proprio caso, per poter valutare la propria prospettiva di indennità di fine rapporto agenzia, quella che viene definita da molti come la “liquidazione” degli agenti di commercio.

Valutando gli introiti degli ultimi 5 anni, o meno, del proprio operato, tramite un’adeguata consulenza, è possibile arrivare ad una definizione economica di quello che potrebbe essere un compenso per la conclusione del tuo rapporto di lavoro come agente.