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Nella ricerca agenti o procacciatori, è fondamentale comprendere i diversi parametri che la legge riserva alle due figure professionali e attività commerciali.

Per capire al meglio le distinzioni tra la figura dell’agente di commercio e il procacciatore d’affari, è bene partire dalle differenze legali, che diversificano le due attività a seconda delle competenze.

In particolare, tramite la sentenza n. 1974 del 2/2/2016, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla differenza tra agente e procacciatore d’affari.

Nella sentenza in esame, la Suprema Corte ha, innanzitutto, ribadito le differenze tra le due figure professionali, precisando che i caratteri distintivi del contratto di agenzia (per gli agenti di commercio) sono dati dalla continuità e dalla stabilità relative all’attività dell’agente di promuovere, mediante la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata zona, realizzando così con quest’ultimo una collaborazione professionale non episodica ed autonoma. Una collaborazione caratterizzata da un risultato a proprio rischio, nel quale è implicato l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.

Per contro, il rapporto di procacciamento d’affari si presenta ben diverso agli occhi dei legislatori. Il procacciatore d’affari svolge un’attività professionale più limitata, senza vincolo di stabilità e che, in via del tutto episodica, raccoglie gli ordini dei clienti, trasmettendoli all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali ordini.

In pratica, mentre la prestazione professionale dell’agente è un’attività stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione professionale del procacciatore si presenta, invece, occasionale – nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa e dalle eventuali occasioni di procurarsi affari.

Il lavoro occasionale del procacciatore d’affari

La sentenza ha ben definito come il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento d’affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento di affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati.

Un rapporto di lavoro occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo e che apporta come oggetto dell’attività, la mera segnalazione di clienti o la sporadica raccolta di ordini.
Ben
diverso dall’attività promozionale di conclusione di contratti, che spetta invece all’agente di commercio.

Inoltre, nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha individuato i parametri per distinguere la figura dell’agente da quella del procacciatore.

  • La pattuizione di anticipi provvigionali sui contratti.
  • L’assegnazione di una zona di attività.
  • La previsione di un patto di esclusiva.
  • La cadenza e gli importi delle fatture.
  • L’esistenza di un patto di non concorrenza al termine del rapporto.

In buona sostanza, i suddetti parametri individuati dalla Suprema Corte costituiscono degli indici della non genuinità del rapporto di procacciamento d’affari, che consentono la riqualificazione di tale rapporto come rapporto di agenzia.

L’attività continuativa del lavoro di agente

Gli effetti pratici di tale sentenza, sono da individuare su diversi rapporti di collaborazione che, quando siano presenti i suddetti parametri, vanno ad inserirsi nel rapporto tra azienda e agente di commercio e non tra azienda e procacciatore d’affari.

Nel caso di anticipi sulle provvigioni, assegnazione di territori per l’attività di rappresentanza o di ricerca contratti, così come nei rapporti continuativi tra professionista e azienda (con tanto di esclusiva), in tutto questi casi non si può definire un’attività episodica, bensì costante ai fini dell’inquadramento legale del contratto di agenzia.

La ricerca di agenti di rappresentanza viene, quindi, a delinearsi come attività volta a collaborazioni continuative e coordinate dall’azienda; ben differenti dagli episodici contratti che possono coinvolgere i procacciatori d’affari.