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Vi presentiamo una breve guida per conoscere i primi aspetti di differenza tra le più diffuse figure professionali di vendita in Italia e un sunto degli aspetti contrattuali e fiscali che andranno approfonditi con articoli ad hoc nella sezione “Fisco e Finanza” dedicata agli agenti e rappresentanti.

Chi è l’agente di commercio.

L’agente di commercio  è colui che assume in maniera stabile l’incarico di promuovere contratti commerciali di vendita tra l’azienda committente e clienti potenziali, in base a un contratto di agenzia, che lo vincola su una precisa area geografica con determinati limiti e obiettivi da raggiungere.

L’agente di commercio deve essere in possesso di partita IVA e di autorizzazione della Camera di Commercio C.C.I.A.A. della provincia di competenza, rilasciata alla presenza di particolari requisiti professionali, tecnici, legali e morali.

  • Il contratto può essere a tempo indeterminato o determinato a seconda della durata contrattuale (se è prevista una scadenza)
  • E’ un’attività imprenditoriale autonoma a tutti gli effetti ed ha quindi il suo “rischio d’impresa” anche se è fortemente relazionata all’operato e solidità dell’azienda committente
  • Dal punto di vista legale l’agente di commercio non ha diritto ad un compenso fisso tuttavia nella pratica commerciale viene stabilita una parte fissa mensile, compenso a titolo di “acconto provvigionale” che sarà decurtato dalle provvigioni o di “fisso minimo” che viene riconoscito a prescindere dal calcolo provvigionale. Oltre a questo spetta all’agente di commercio una parte variabile (chiamate “provvigioni”) calcolate sul fatturato generato dall’agente e commisurato in percentuale in base agli accordi contrattuali tra azienda e agente.
  • L’agente di commercio può essere monomandatario e plurimandatario a seconda se lavora esclusivamente per una sola azienda preponente oppure per più aziende
  • I contratti di vendita promossi tra l’agente ed i clienti sono conclusi solo “salvo accettazione della casa mandante” tanto è vero che di solito l’agente presenta un preventivo dell’impresa committente.

Chi è il rappresentante di commercio.

 Il rappresentante di commercio ha il potere di concludere effettivamente i contratti che ha promosso, cioè anche di firmarli in nome e per conto dell’impresa dalla quale ha ricevuto procura di rappresentarla quindi ha una più ampia autonomia rispetto alla figura dell’agente o procacciatore.

La figura del rappresentante “si sostituisce” nel compimento di attività varie per conto della casa mandante.

Per quanto riguarda l’aspetto operativo è molto simile alla figura di agente di commercio.

Adempimenti in comune.

L’agente e il rappresentante di commercio sono soggetti ad un doppio regime previdenziale che prevede l’iscrizione a I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e a E.N.A.S.A.R.C.O (Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentantidi Commercio), quest’ultimo opera come previdenza integrativa delle prestazioni

I.N.P.S.

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza della Fondazione Enasarco se operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia (Art. 2 del Regolamento Enasarco)       http://www.enasarco.it
I preponenti stranieri che non abbiano alcuna sede o dipendenza in Italia devono iscrivere alla Fondazione i propri agenti operanti in Italia in applicazione delle norme dell’Unione Europea e delle convenzioni internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

L’obbligo di iscrizione fa capo alla ditta preponente, che vi provvede entro 30 giorni dalla data di inizio del rapporto (Art. 3 del Regolamento).

Dal 01.01.2003 è dovuta una ritenuta a titolo d’acconto dell’IRPEF nella misura del 23% sul 50% delle provvigioni corrisposte. La ritenuta è ridotta al 23% sul 20% (1/5) delle provvigioni medesime, se i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.

Chi è il procacciatore d’affari.

Il procacciatore d’affari si limita a segnalare le occasioni potenziali. il suo ruolo è quello di mettere in contatto due parti affinchè queste concludano un affare, non ha vincolo di esclusività, la sua professione è esercitata di solito in modo occasionale e non sistematico e non ha alcun vincolo di subordinazione, è sufficiente un accordo scritto tra le parti.

Non esiste una vera e propria regolamentazione in merito è un contratto atipico, non menzionato dal Codice Civile.
Il rappresentante di commercio può essere svolto in modo occasionale purchè nel limite ora previsto di 5.000 euro annui senza partita iva anche solamente con codice fiscale.

Il procacciatore occasionale che non abbia gia’ partita IVA dovrà emettere, ad affare concluso, una semplice ricevuta soggetta a ritenuta d’acconto e recante la marca da bollo se l’importo supera i 77,47 euro 23% suò 50% della provvigione stessa, che andrà versato dall’azienda e certificato una volta l’anno.

I lavoratori interessati devono comunicare tempestivamente ai committenti occasionali il superamento della soglia di esenzione e, solo per la prima volta, iscriversi alla Gestione, a meno che non si tratti di collaboratori o soggetti assimilati già iscritti.

Oltre la soglia dei 5 mila euro l’anno c’è l’obbligo dell’iscrizione al registro imprese C.C.I.A.A. ed apertura della partita IVA presso Agenzia delle Entrate in quanto diventa un procacciatore “continuativo” ed è prevista la gestione separata INPS vedi circolare dell’INPS  n. 58 dell’ 11/03/2015.

Le provvigioni per affari conclusi sono soggette ad IVA ad una ritenuta d’acconto (ora in vigore) del 23% sul 50% della provvigione stessa e regolarmente fatturate mensilmente o trimestralmente a seconda degli accordi presi.

Per il procacciatore d’affare non vi è l’obbligo dell’iscrizione alla Fondazione Enasarco.

P.S. Ricordiamo che riferimenti normativi e aliquote indicate devono sempre essere verificati con un consulente fiscale prima di procedere ad un’eventuale operazione, visto che la normativa fiscale è in continuo cambiamento. Questi articoli hanno scopo puramente informativo.