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La Corte di Cassazione si è occupata ultimamente anche di questo aspetto del rapporto tra agente di commercio e preponente.
Già, perché una volta che è definitiva la cessazione del rapporto di agenzia, dovrebbe essere stipulato un patto di non concorrenza da parte dell’agente, ancora coinvolto sul territorio in azioni commerciali simili alle precedenti. E con una certa convenienza, dato l’obbligo di un corrispettivo, una indennità di natura non provvigionale…

È veramente così? Vediamo cosa ha decretato quest’organo legislativo.

Niente concorrenza al precedente preponente, per almeno 2 anni ma solo in alcuni casi

La sentenza della Corte di Cassazione risale all’11 giugno 2015, quando occupandosi di un patto di non concorrenza, la Suprema Corte ha ricostruito l’evoluzione normativa di questo Istituto, affermando dei principi giuridici ben definiti.

  • Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente di commercio, dopo la cessazione del rapporto di agenzia, deve essere fatto per iscritto ai sensi dell’articolo 1751 bis del Codice Civile. Il patto deve riguardare la medesima zona territoriale, la clientela e i prodotti per i quali era stato concluso il precedente contratto di agenzia. Inoltre, la durata massima del patto di non concorrenza, può essere di 2 anni. L’innovazione a partire dal 1 giugno 2001 (entrata in vigore della legge 422/2000 articolo 23), riguarda l’obbligo di un corrispettivo da liquidarsi all’atto dello scioglimento del rapporto lavorativo, in caso di accettazione del patto di non concorrenza da parte dell’agente.
  • In base alla giurisprudenza in materia, il patto di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto di agenzia, si applica esclusivamente a questi agenti di commercio che applicano l’attività lavorativa in forma individuale a società di persone o di capitali con un solo socio – anche dove previsto dagli Accordi Economici Collettivi (A.E.C.), ovvero per società di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali.
  • L’interpretazione letterale dell’articolo 1751 bis del Codice Civile, non fornisce il dato per cui tale norma prescrive contenuti essenziali del patto, a pena di nullità; al contrario, si evince che esso non può eccedere i limiti posti dalla norma medesima, a tutela della libertà negoziale dell’agente per il periodo successivo all’estinzione del contratto di agenzia.
  • Nel caso in cui il patto di non concorrenza eccede i limiti previsti dall’articolo 1751 bis del Codice Civile, esso rimane comunque valido, ma andrà a produrre i suoi effetti per la parte eccedente tali limiti.
  • Se il patto di non concorrenza non specifica la zona, la clientela o i prodotti in oggetto, non determina di per sé l’invalidità del patto stesso; a parte il caso in cui tali elementi non siano determinati nel contratto di agenzia o, comunque, non siano determinabili in via interpretativa.
  • Secondo la legge sono comunque leciti i patti di non concorrenza stipulati prima del 1 giugno 2001 (entrata in vigore della suddetta legge n. 422/2000 che ha reso oneroso il patto in esame), che non prevedono un compenso, per l’obbligo di astensione dalla concorrenza post contrattuale assunto dall’agente.
  • Sempre a tal proposito, in assenza di una disciplina transitoria specificatamente predisposta dal legislatore, la legge n. 422/2000 non può trovare applicazione ai patti di non concorrenza stipulati prima della sua entrata in vigore; sebbene, rispetto ad un rapporto di agenzia cessato successivamente e ad un patto di non concorrenza che non ha ancora avuto esecuzione.